top of page
Immagine del redattoreGiornalino Peano

ONOREVOLI STUDENTI ...simulazione di sedute parlamentari


PROGETTO SNAP 2022 (ex Res Publica)


Alcuni studenti di 5i, dal 4 al 6 aprile 2022 sono andati al palazzo della Regione Lazio sulla via Cristoforo Colombo, zona Garbatella, per svolgere un interessante PCTO. Questo consisteva nello svolgere una sorta di gioco di ruolo in cui i partecipanti, circa due centinaie, sperimentavano come i parlamentari e i deputati svolgono il loro lavoro. I partecipanti erano divisi in gruppi, come i "partiti", e il loro compito era scrivere una opzione per una proposta di legge contro le fake news informatiche. A supervisionare il tutto c'erano membri dello staff di Snap, che svolgevano diversi ruoli, tra cui i membri del Governo e il Presidente del Consiglio.

In queste tre giornate i nostri partecipanti hanno svolto le attività per ben 8 ore, dalle 9.00 di mattina fino alle 18.00, con una pausa pranzo di un'ora dalle 13.00 alle 14.00.

Ogni gruppo aveva un Capogruppo che all'inizio della giornata si riuniva con membri del governo e il Presidente, per pianificare la giornata. I primi due giorni sono state discusse le proposte di legge di ognuno dei gruppi parlamentari, in tutto 12, più le proposte del Governo. L'ultimo giorno, i gruppi parlamentari hanno svolto il ruolo di parlamentari procedendo alle votazioni per eventuali emendamenti, fino alla votazione ultima della proposta di legge. Al termine di tutti i lavori, nell'entusiasmo generale, si sono svolte le premiazioni.

Le sedute dei primi due giorni si svolgevano in ordine numerico, articolo per articolo, per un totale di 8 articoli che davano vita ad altrettante proposte di legge. Prima si votava il testo base e quindi l'opzione preferita da tutti e poi le eventuali correzioni. I capogruppi poi si riunivano con un membro del governo e la relatrice, un deputato eletto da un gruppo parlamentare, e discutevano in riunione delle correzioni al testo base sentendo l'opinione di tutti. In seguito si doveva votare per il testo corretto dai capogruppo e riportato ai deputati. Il terzo giorno ogni gruppo parlamentare doveva scrivere degli emendamenti da proporre, come modifica del testo proposto e correzioni in più, e infine votare per queste.

I nostri studenti di 5i facevano parte del gruppo Unione Liberale Italiana o, come dicono loro, per gli amici U.L.I. e Livio Monosilio è stato eletto come capogruppo. Fortunamente Livio è stato molto generoso e ci ha lasciato alcune sue dichiarazioni:

Domanda: come è stata l'esperienza Snap? Risposta: Molto interessante, mi sono divertito molto con i miei compagni di classe e con il mio gruppo parlamentare, inoltre ho conosciuto molte altre persone che condividevano i miei interessi, un'esperienza sicuramente piacevole anche se stancante. Domanda: Hai avuto qualche problema con il gruppo parlamentare? Risposta: Più o meno, siamo sempre stati uniti come gruppo parlamentare e abbiamo sempre cercato di avere coesione fra noi, però durante le riunioni da capogruppo una mia compagna di partito, taccio il suo nome, ha cercato di spodestarmi dal mio ruolo di capogruppo e prendere lei le decisioni. Io non gliela ho fatta passare liscia e ho cercato di riprendere la mia autorità che, purtroppo era stata rubata. Fortuna che i miei compagni di classe mi hanno aiutat altrimenti non avrei mai potuto farcela. Domanda: La legge che è uscita fuori alla fine era più o meno quella che tu e il tuo gruppo volevate? Risposta: Si, grazie alle mie capacità oratorie e una mano dei miei compagni di partito, siamo riusciti a formare un'alleanza della quale io ero a capo. Siamo riusciti a convincere 9 gruppi ad entrare nella nostra coalizione politica. Ci siamo chiamati il G10 in cui io e il mio compagno Daniele Marinucci eravamo i mediatori con il nostro gruppo. Domanda: Abbiamo saputo che hai ricevuto una menzione d'onore, ne sei stato sorpreso? Questo come ti ha fatto sentire? Risposta: Ero abbastanza sicuro di riceverla, d'altronde il presidente della commisione si ricordava il mio nome. Mi sono sentito molto gratificato che il mio duro lavoro sia stato riconosciuto.

Ringraziamo Livio Monosilio che insieme a Giordano Machi, Leonardo Romeo La Rosa e Daniele Marinucci hanno rappresntato il Liceo Peano con onore e preparazione.


La proposta di legge approvata è la seguente:


Art. 1

(Finalità e definizioni)


1. La presente legge ha l’obiettivo di garantire la libertà e la veridicità delle informazioni

diffuse in rete, impedendo e sanzionando abusi, garantendo pluralismo e tutelando i

cittadini, impegnandosi a garantire la trasparenza e incentivare un uso critico e

consapevole della rete.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a chiunque pubblichi o

diffonda, attraverso qualsiasi piattaforma di comunicazione, informazioni destinate

alla pubblicazione o alla diffusione verso il pubblico.

3. Ai sensi del comma 2; viene considerato fornitore di servizi di social network, ogni

piattaforma presente su internet che consente agli utenti di accedere, condividere e

scambiare informazioni di vario genere.

4. Sono altresì esclusi i sistemi di comunicazione individuale.


Art. 2

(Illeciti)


1. È vietata la diffusione di informazioni false e tendenziose scritte in ogni forma e

diffuse attraverso qualunque canale telematico, le quali hanno lo scopo di

diffondere un’informazione errata, cagionando un danno ingiusto al singolo e/o

all’interesse collettivo.

2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi i canali dedicati a conversazioni private.

3. Nello specifico i fornitori di servizi di social network sono tenuti a porre in essere

ogni tipo di azione volta alla verifica, al contrasto e alla rimozione delle

informazioni false, con la collaborazione dell’Autorità di cui all’Art. 3.


Art. 3

(Reclami)


1. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM, di seguito “l’Autorità”) si

dota di una procedura efficace e trasparente per la ricezione e trattazione delle relative

denunce, rintracciando ove possibile il responsabile della diffusione della Fake News.

2. L’Autorità si occupa di:

a. venire a conoscenza del reclamo tempestivamente e allegare al contenuto del

suddetto reclamo una nota di “presunta inattendibilità della notizia”;

b. esaminare il contenuto del reclamo e valutare la rimozione entro 7 giorni dal

ricevimento dello stesso, a seguito di un attento processo, garantendo la

possibilità di presentare ricorso da parte dell’autore del contenuto stesso;

c. comunicare all’autore del reclamo l’avvenuta rimozione del contenuto;

d. nel caso sia possibile risalire all’autore del contenuto illecito, l’Agenzia

notifica l’azione intrapresa a quest’ultimo;

e. valutare l’eventuale sospensione temporanea o permanente dell’account

reiterante nella pubblicazione di fake news dal social in questione.


Art. 4


(Organismi di autoregolamentazione)


1. Per la ricezione di reclami relativi a contenuti illeciti, il fornitore di servizi incarica

un Organismo di autoregolamentazione.

2. Come Organismo di autoregolamentazione può essere riconosciuto qualunque ente

associativo costituito dai fornitori di servizi di social network che rispetti le seguenti

condizioni:

a. l’indipendenza dei suoi componenti;

b. la trasparenza delle procedure adottate, garantita dalla presenza di un membro

esterno all’ente e facente parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

c. la disponibilità di un servizio di reclami aperto a terzi.

3. Il riconoscimento degli Organismi di autoregolamentazione viene effettuato dal

Ministero della Giustizia e dal Garante per la protezione dei dati personali e verificato

annualmente.

4. Il riconoscimento può essere revocato nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti

di cui al comma 2 o in caso di modifica delle leggi in merito al trattamento dei dati

personali.


Art. 5


(Obblighi di comunicazione)


1. I fornitori di servizi social network hanno l’obbligo di redigere semestralmente un

rapporto inerente la gestione delle notizie false.

2. Il rapporto di cui al comma 1 deve essere facilmente e permanentemente accessibile

agli utenti nella home page del sito.


3. Il rapporto deve avere i seguenti contenuti minimi:

a. osservazioni generali delle azioni intraprese dai fornitori di social network per

eliminare i contenuti illeciti sulle proprie piattaforme;

b. il numero di reclami pervenuto nel periodo di riferimento;

c. la descrizione dei meccanismi dei reclami;

d. la descrizione dei criteri decisionali per la cancellazione di contenuti illeciti.


Art. 6

(Sanzioni)


1. È punito con la sanzione amministrativa chi per dolo o per colpa viola le disposizioni

di questa legge nei seguenti modi:

a. omettendo la pubblicazione di un rapporto o pubblicandolo in maniera

incompleta:

b. non predisponendo le corrette complete procedure di reclamo

c. impedendo l’accesso alle procedure di reclami;

d. diffondendo un contenuto illecito ai sensi della presente legge;

e. non predisponendo la sospensione dell’account reiterante la pubblicazione di

fake news, qualora l’autorità preposta dall’art 3 comma 1 ne preveda la

suddetta sospensione.


2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è comminata dalla polizia postale delle

comunicazioni, dipartimento della polizia di stato, per un importo dai 500 euro ai 10

milioni di euro.

3. La sanzione di cui al comma 2 viene comminata rispettando il principio di

proporzionalità rispetto al danno cagionato tramite l’illecito e alla situazione

economica relativa al fautore di quest'ultimo.


4. L’infrazione può essere sanzionata anche quando non è commessa su territorio

nazionale.

5. Qualora un illecito ai sensi del comma 1, lettera d, del presente articolo costituisca

anche reato ai sensi del codice penale, tale illecito costituisce un’aggravante punita

con un minimo di 6 mesi e un massimo di 3 anni di reclusione.


Art. 7


(Campagne di sensibilizzazione)


1. Al fine di prevenire la diffusione di notizie false e tendenziose le istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente, promuovono corsi di educazione all'uso consapevole

della rete internet, dei social network e riguardanti il fenomeno della disinformazione

online, lo sviluppo del pensiero critico e la capacità di riconoscere le fonti affidabili.

2. Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della

Ricerca, promuove attraverso i principali mezzi di comunicazione indirizzati a giovani

la diffusione di messaggi di sensibilizzazione sugli effetti e le conseguenze della

disinformazione in rete e sulle principali strategie di prevenzione e di verifica dei fatti.

3. Si incentiva la creazione di pubblicità progresso veicolate tramite mezzi di diffusione

di massa in merito all’uso consapevole dei social network e riguardanti il fenomeno

della disinformazione online, lo sviluppo del pensiero critico e la capacità di

riconoscere le fonti affidabili. A questo fine, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.

107, è apportata la seguente modifica:

a. al comma 7, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: «f-bis)

potenziamento delle attività di formazione continua e professionale con

particolare riferimento alle norme e ai meccanismi necessari a prevenire il

rischio di distorsione delle informazioni o di manipolazione dell’opinione

pubblica.»


Art. 8

(Coperture finanziarie)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi

provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente. Daniele Marinucci, 5i





2 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page